Legge Ordinaria n. 1140 del 01/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 10 novembre 1951)
Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  rapporto  d'impiego  civile  o  di lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti  pubblici e delle imprese
private,  nei  riguardi dei dipendenti i quali siano stati dichiarati
irreperibili  in  seguito  ad  eventi di guerra, si considera cessato
dalla  data  della  scomparsa  indicata  nel  verbale  redatto  dalla
competente autorita' militare.
  Dalla medesima data indicata nel comma precedente e' liquidato agli
aventi  diritto,  secondo  i  casi, l'indennizzo od il trattamento di
quiescenza  indiretto  spettante, salvo conguaglio ai soli fini della
corresponsione  della  pensione, con gli assegni gia' corrisposti. La
eccedenza  degli  assegni  predetti  sulla  pensione  non deve essere
recuperata.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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