Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1173 del 19/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1951)
Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere.
Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per la durata di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, puo' autorizzare l'ammissione, per esami, delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa che siano fornite della licenza delle scuole medie inferiori e che abbiano il diploma di infermiere volontarie da non piu' di cinque anni, al secondo anno di corso presso le scuoleconvitto professionali per infermiere, previste dall'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto reale 27 luglio 1934, n. 1265, per il conseguimento del relativo diploma di Stato a tutti gli effetti dell'art. 1 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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