Legge Ordinaria n. 1174 del 20/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1951)
Elevazione del valore massimo esente dalle tasse di registro nelle permute dei fondi rustici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il valore di lire 5000 previsto al n. 23 dell'allegato C alla legge
del  registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269,
e' elevato a lire 500.000.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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