Legge Ordinaria n. 1186 del 19/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 22 novembre 1951)
Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualita' per la costruzione di case popolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall'art. 1 della legge 2
luglio  1949,  n.  408,  modificato dall'art. 1 della legge 22 giugno
1950,  n.  471, e' fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000,
entro  il  quale  il  Ministero  dei lavori pubblici e' autorizzato a
concedere,  nell'esercizio  finanziario  1951-52,  ai sensi del testo
unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, contributi in annualita'
agli  enti  e  societa',  previsti  dalle  citate  disposizioni,  che
costruiscono case popolari.
 

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