Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 121 del 17/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1951)
Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.
Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' consentito, per l'anno 1949, il rimborso parziale della imposta di fabbricazione, nella misura di lire 20 per ogni litro, sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza - compresi i motoscafi nelle localita' dove essi sostituiscono le vetture da piazza - munite della prescritta licenza dell'autorita' comunale e circolanti sul territorio dello Stato alla data del 1 gennaio 1949. L'agevolazione sara' concessa, limitatamente ai giorni in cui le autovetture o i motoscafi hanno prestato effettivo servizio, in base al consumo medio presunto di: 1) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; 2) litri 3 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti; 3) litri 2 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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