Legge Ordinaria n. 126 del 06/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1951)
Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, agli Enti locali che provvedono alla esecuzione di opere pubbliche senza il contributo statale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  agevolazioni  fiscali e tributarie concesse con l'art. 18 della
legge  3  agosto  1949,  n.  589, recante provvedimenti per agevolare
l'esecuzione  di  opere  pubbliche  di  interesse  degli Enti locali,
spettano  anche nel caso che tali Enti provvedano senza il contributo
dello  Stato  all'esecuzione  delle opere pubbliche previste in detta
legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 febbraio 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                      SCELBA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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