Legge Ordinaria n. 1315 del 04/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1951)
Valutazione degli ufficiali dell'Esercito che, anteriormente all'8 settembre 1943, hanno acquistato titolo ad essere presi in esame ai fini del trasferimento nei disciolti Corpo e Servizio di stato maggiore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Commissione  di cui all'art. 4 del decreto del Capo provvisorio
dello  Stato  3  dicembre  1947,  n. 1799, competente ad esprimere il
parere  circa  l'idoneita'  a ricoprire le cariche gia' devolute agli
ufficiali  del  Corpo e del Servizio di stato maggiore, e' competente
anche  ad esaminare, ora per allora, gli ufficiali che, anteriormente
all'8  settembre  1943, avevano acquisito titolo per essere esaminati
dalla  Commissione  di cui all'art. 16 della legge 27 giugno 1942, n.
842,  ma  che  non  lo furono per cause di forza maggiore conseguenti
allo stato di guerra.
  Fermo    restando   quanto   disposto   dal   decreto   legislativo
luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, e successive modificazioni,
il  trasferimento  nel  Corpo  o nel Servizio di stato maggiore degli
ufficiali  contemplati  nel  comma  precedente e' effettuato sotto la
data  in  cui  ciascun  ufficiale  ha  acquisito  titolo  per  essere
esaminato  dalla Commissione di cui all'art. 16 della legge 27 giugno
1942,  n. 842, con le modalita' e con diritto ai vantaggi di carriera
previsti dalle disposizioni in vigore a tale data, nonche' nei limiti
dei posti vacanti nei relativi organici alla data medesima.
 

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