Legge Ordinaria n. 1332 del 02/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1951)
Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  a  carico  dello  Stato  le  spese per i trasporti ferroviari
effettuati  dal  1  gennaio 1950 al 31 dicembre 1950, per conto della
Commissione pontificia di assistenza relativamente alle sottoindicate
merci  provenienti  dall'estero  e  destinate ad enti assistenziali o
alle popolazioni bisognose:
    a)  viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari
(esclusi  i  ristoranti  popolari gia' ammessi a provvidenze speciali
statali) che funzioneranno in tutti i centri piu' importanti;
    b)  i  generi  alimentari  ceduti  gratuitamente alla popolazione
bisognosa italiana;
    c)  viveri  e materiali per le colonie diurne, continue, festive,
case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;
    d) viveri e materiali per le colonie estive 1950.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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