Legge Ordinaria n. 144 del 14/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1951)
Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  articoli  1  e  2  del  decreto legislativo luogotenenziale 27
luglio 1945, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:
  Art. 1. - "E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il
numero di cinque ogni biennio, salvo quanto e' previsto nell'art. 2.
  Il  divieto  riguarda  anche  le  piante  danneggiate da operazioni
belliche  o  in  stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che
possano  essere  ricondotte  a  produzione  con  speciali  operazioni
colturali".
  Art.  2. - "Il prefetto, in deroga al divieto di cui all'art. 1, in
seguito   ad   accertamenti   compiuti  dall'Ispettorato  provinciale
dell'agricoltura  e  su  conforme  parere  del  Comitato  provinciale
dell'agricoltura  autorizza,  con  proprio decreto, l'abbattimento di
alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:
    1)  quando  sia  accertata la morte fisiologica della pianta e la
permanente  improduttivita' o scarsa produttivita' dovuta a cause non
rimovibili;
    2)   quando   l'eccessiva   fittezza  dell'impianto  rechi  danno
all'oliveto;
    3) quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione
di opere di miglioramento fondiario.
  "Il    prefetto   autorizza,   altresi',   con   proprio   decreto,
l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia indispensabile per
l'esecuzione  di  opera  di  pubblica  utilita'  e  nel  caso  in cui
l'abbattimento  medesimo  si  renda  necessario per la costruzione di
fabbricati destinati ad uso di abitazione.
  "Il  decreto  di  autorizzazione  indichera'  il  termine entro cui
dovra',  essere  ultimata  l'esecuzione  delle opere di miglioramento
fondiario  e  la  costruzione  di  fabbricati in relazione alle quali
viene consentito l'abbattimento degli olivi.
  Qualora   l'interessato  non  adempia  entro  il  termine  suddetto
all'obbligo  dell'esecuzione  delle  opere  di  miglioramento  o alla
costruzione  dei  fabbricati  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
successivo art. 4".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 febbraio 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - SEGNI -
                                                    SCELBA - PICCIONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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