Legge Ordinaria n. 1514 del 18/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1951)
Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  lo stanziamento di lire tre miliardi da iscriversi
nello  stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura
e  delle  foreste,  ad  integrazione  dei fondi previsti dall'art. 12
della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la
liquidazione     dell'Ufficio    nazionale    statistico    economico
dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e dalla legge 5 settembre 1951, n. 972,
concernente   uno   stanziamento   suppletivo   di  due  miliardi  ad
integrazione dei fondi suddetti.
  Alla  copertura  dell'onere  a  carico  dell'esercizio 1950-1951 si
provvedera'  con  una  corrispondente aliquota delle maggiori entrate
recate  dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio
per l'esercizio finanziario 1950-51.
 

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