Legge Ordinaria n. 1542 del 20/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1951)
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - mutui fino all'ammontare di 30 miliardi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a  concedere,  a
decorrere  dal  1  luglio  1951,  all'Azienda  di Stato per i servizi
telefonici,   con   i   fondi  dei  conti  correnti  postali  di  cui
all'articolo   unico   del  decreto  legislativo  luogotenenziale  22
novembre 1945, n. 822, mutui non superiori a sei miliardi annui, fino
all'ammontare  complessivo di 30 miliardi, per la ricostruzione ed il
potenziamento  degli  impianti  e  stabilimenti  di telecomunicazioni
dell'Italia  centrale-meridionale ed insulare, alle stesse condizioni
e con le stesse modalita' previste dalla legge 9 maggio 1950, n. 315.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 novembre 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - SPATARO -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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