Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1550 del 18/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1951)
Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione.
Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata, in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche suppletivi, a scopo di irrigazione in quantita' non superiore a 50 litri al minuto secondo, senza averne chiesto il riconoscimento o la concessione, possono chiedere il riconoscimento dell'uso stesso limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio ed a norma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, purche' l'utilizzazione non sia incompatibile con derivazione gia' assentita a terzi. La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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