Legge Ordinaria n. 1560 del 18/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 15 gennaio 1951)
Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i magistrati italiani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  ritenuta straordinaria sugli stipendi dei magistrati, istituita
dall'art.  6  del  regio  decreto-legge  2 settembre 1919, n. 1598, e
modificata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775, e dalla
legge  8 luglio 1929, n. 1276, e' stabilita nella misura del 0,30 per
cento  sul  trattamento globale stabilito dalla legge 24 maggio 1951,
n.  392,  sulla  distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul
trattamento economico della magistratura.
  La disposizione del comma precedente ha decorrenza dalla entrata in
vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - ZOLI -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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