Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1569 del 18/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1951)
Integrazione del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi.
Integrazione del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Agli attuali direttori didattici, gia' dipendenti con la qualifica di direttori didattici comunali da Comuni che avevano l'autonomia scolastica e a questa rinunciarono anteriormente alla esecuzione dell'art. 331 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per essere cessata la loro condizione di capoluogo di provincia, sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786, modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352. Per i direttori didattici di cui al precedente comma, si procedera' alla ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici, secondo le disposizioni del regio decreto 10 luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni; gli effetti economici decorreranno dalla data del decreto con cui si provvedera' alla ricostruzione della carriera e sara' conferito il nuovo grado loro spettante. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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