Legge Ordinaria n. 1569 del 18/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1951)
Integrazione del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli  attuali direttori didattici, gia' dipendenti con la qualifica
di  direttori  didattici  comunali  da Comuni che avevano l'autonomia
scolastica  e  a  questa  rinunciarono  anteriormente alla esecuzione
dell'art.  331  del  testo  unico sulla finanza locale, approvato con
regio  decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per essere cessata la loro
condizione   di   capoluogo   di   provincia,   sono  applicabili  le
disposizioni  dell'art.  5  del  regio decreto 1 luglio 1933, n. 786,
modificato  dall'art.  3  del  regio decreto-legge 12 luglio 1934, n.
1352.
  Per i direttori didattici di cui al precedente comma, si procedera'
alla  ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici, secondo
le  disposizioni  del  regio  decreto  10  luglio  1933,  n.  786,  e
successive  modificazioni;  gli  effetti economici decorreranno dalla
data  del  decreto  con  cui  si provvedera' alla ricostruzione della
carriera e sara' conferito il nuovo grado loro spettante.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                                    DE GASPERI - ZOLI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)