Legge Ordinaria n. 1571 del 02/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1951)
Esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  scuole elementari statali e le scuole elementari parificate, le
scuole  di  istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali
oppure  pareggiate ai sensi delle vigenti disposizioni, gli istituiti
di  istruzione  superiore  disciplinati dal testo unico approvato con
regio  decreto  31  agosto 1933, n. 1592, e le universita', nelle cui
aule scolastiche siano installati apparecchi radioriceventi destinati
all'ascolto  collettivo  da  parte  degli  alunni,  sono esentati dal
pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni.
  Per  potere beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno
richiedere all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni
una  apposita  licenza  gratuita per le radioaudizioni, con validita'
annuale.  Le  richieste da parte delle scuole elementari e secondarie
dovranno pervenire all'ente concessionario per tramite del competente
Provveditorato  agli studi: quelle delle universita' e degli istituti
superiori,  per  tramite  del  Ministero della pubblica istruzione, o
direttamente.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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