Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1616 del 27/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1951)
Conservazione di alcune particolari indennita' agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio.
Conservazione di alcune particolari indennita' agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai Corpo degli agenti di custodia, durante il periodo di ricovero in ospedali o in altri luoghi di cura e durante le licenze di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, continuano a percepire la indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennita' giornaliera di ordine pubblico. Le stesse norme si applicano agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, oltre che per la, corresponsione dell'indennita' giornaliera di polizia tributaria, anche agli effetti della corresponsione dell'indennita', supplementare giornaliera di polizia tributaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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