Legge Ordinaria n. 1630 del 07/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 1951)
Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativo alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  rinvio  alle  disposizioni  della,  legge  sulla panificazione,
contenuto  nell'art.  13  della  legge  26  aprile  1934,  n. 653, si
riferisce  soltanto  ai  lavoratori  di  sesso  maschile  e  di  eta'
inferiore ai diciotto anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - RUBINACCI -
                                                      ZOLI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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