Legge Ordinaria n. 1634 del 24/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 1 febbraio 1951)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente: Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di Istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
  Art. 5. - Dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "Se  essi  passano nel ruolo ordinario per effetto di concorso dopo
compiuto triennio, conseguono il passaggio definitivo nel nuovo ruolo
dopo  un  anno  di  prova,  mentre se vi passano durante il triennio,
completano nel nuovo ruolo il periodo triennale di prova".
  Al  secondo  comma,  le  parole:  "che  nel  triennio  di prova non
conseguano"  sono  sostituite dalle seguenti: "che nelle due sessioni
di   esami   di  abilitazione  immediatamente  successive  alla  loro
ammissione nel ruolo speciale transitorio non conseguano.....".
  Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  "Gli  insegnanti  iscritti  nei  ruoli  speciali  transitori  degli
istituti  di  istruzione  artistica,  qualora  siano nominati a posti
relativi  ad  insegnamenti  diversi  da  quelli  da essi tenuti quali
insegnanti   di  ruolo,  oppure  da  essi  tenuti  per  incarico  nel
quinquennio  scolastico  1943-44  -  1947-48  e per il numero di anni
prescritti  per  aver  diritto  a  partecipare al concorso a posti di
ruolo  speciale  transitorio,  dovranno  sostenere, entro il triennio
della  nomina,  invece  dell'esame di abilitazione previsto dal comma
precedente  per  gli  insegnanti delle scuole secondarie, un apposito
esame  secondo  le  norme  che  saranno stabilite dal Ministero della
pubblica istruzione.
  "Coloro  che non supereranno tale esame cesseranno di far parte del
ruolo  speciale transitorio e se precedentemente alla nomina in detto
ruolo  erano insegnanti di ruolo in istituti di istruzione artistica,
saranno restituiti al ruolo da cui provengono".
  Art. 6. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  la destinazione dei professori di ruolo specie le transitorio
ad  una  delle  sedi  comprese  nell'art.  14  del  decreto  del Capo
provvisorio  dello  Stato  21  aprile  1947,  n. 629, si applicano le
disposizioni del decreto stesso, le quali avranno effetto, sia per le
cattedre  di ruolo ordinario, sia per i posti di ruolo transitorio, a
partire  dai  trasferimenti  che  saranno  disposti  con decorrenza 1
ottobre 1952".
  Art. 8. - Al primo comma sono soppresse le parole: "con riferimento
pero' agli stipendi del solo grado iniziale".
  Art. 13. - Sono aggiunti i seguenti commi:
  "I  maestri di cui al secondo comma cessano di appartenere al ruolo
speciale  transitorio  al  momento  in  cui essi vengono nominati nel
ruolo  organico  per  effetto  del  risultato  ottenuto  nei concorsi
magistrali  indetti  nel  1947; tuttavia essi, qualora rinuncino alla
nomina  nel  ruolo  organico,  possono  chiedere di essere reiscritti
nella  graduatoria  del  ruolo  speciale  transitorio,  al  posto che
sarebbe loro spettato in base ai titoli per la iscrizione normale nel
ruolo stesso.
  "Nei posti di ruolo speciale transitorio che si rendono disponibili
nelle  singole province a seguito della assunzione nel ruolo organico
dei   maestri   di  cui  al  secondo  comma,  e'  disposta,  via  via
l'assunzione   di   altrettanti   aspiranti   secondo  la  rispettiva
graduatoria.  I  provvedimenti di assunzione non possono in ogni caso
avere  decorrenza  anteriore  al  10  ottobre successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge".
  Art. 14. - E' aggiunto il seguente comma:
  "L'insegnante che abbia superato con esito favorevole il periodo di
prova   in   un   concorso  magistrale  indetto  dal  Ministero,  dal
provveditore  agli  studi da un Governo regionale o da un Comune giu'
dotato  della  autonomia  scolastica,  abbia  riportato nelle singole
prove  una  votazione  non  inferiore  ai  sei decimi anziche' essere
confermato  nel  ruolo  speciale  transitorio,  o  Iscritto nel ruolo
organico  con  qualifica di ordinario e collocato nel grado iniziale.
Se  la  predetta  votazione  e'  stata  ottenuta  dopo avere avuto la
conferma nel ruolo speciale transitorio, l'insegnante e' iscritto nel
ruolo  organico  con  la  qualifica  di  ordinario  a decorrere dal 1
ottobre  successivo alla data del concorso al quale ha partecipato, e
il  servizio prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma
verra' valutato come servizio di ruolo organico".
  Art.  14-bis  (nuovo).  - "Il maestro di ruolo speciale transitorio
che  venga  comunque assunto nel ruolo organico durante il periodo di
prova,   e'   iscritto   nel  ruolo  organico  con  la  qualifica  di
straordinario  e il periodo di prova gia' compiuto nel ruolo speciale
transitorio verra' ritenuto valido al fini del compimento del periodo
di straordinariato nel ruolo organico.
  "Il  maestro  che  all'atto  dell'assunzione nel ruolo organico sia
stato gia' confermato nel ruolo speciale transitorio, e' iscritto nel
ruolo  organico  con  la  qualifica di ordinario e il servizio da lui
prestato  nel  ruolo  speciale  transitorio  dopo  la conferma verra'
valutato come servizio di maestro ordinario.
  "Il  maestro  di  ruolo  speciale  transitorio qualora sia comunque
assunto  nel  ruolo  organico, conserva a titolo di assegno personale
utile  a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio
nel  grado e per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo dello
stipendio  base  goduto  nel  ruolo speciale transitorio sull'importo
dello  stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo
organico".
  Art.  20.  - Al primo comma sono soppresse le parole: "in relazione
al numero degli inscritti in detti ruoli transitori che per qualsiasi
causa cesseranno di appartenere agli stessi, nonche'.....".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - ZOLI -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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