Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 164 del 03/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1951)
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37 e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37 e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. - E' soppresso l'ultimo comma. Art. 3. - E' soppresso l'ultimo comma. Art. 4. - E' sostituito dal seguente: "Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio civile che esercitano le funzioni spettanti in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni. Il provveditore puo', con suo decreto, stabilire la competenza per materia o per territorio degli ispettori generali assegnati al Provveditorato". Art. 5. - E' sostituito dal seguente: "L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 38 gennaio 1945, n. 16, e' sostituito dal seguente: Presso ciascun Provveditorato e' costituito un Comitato tecnico amministrativo del quale, oltre il provveditore regionale che lo presiede, fanno parte: a) gli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato; b) il vice provveditore; c) il capo dell'ufficio di ragioneria del Provveditorato; d) i capi degli uffici del Genio civile e dell'ufficio idrografico del Genio civile funzionanti nella circoscrizione del Provveditorato, nonche' l'architetto urbanista addetto al Provveditorato medesimo; e) un funzionario designato dal Ministero del tesoro; f) un avvocato dello Stato. Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica, alle sedute intervengono il provveditore agli studi di una delle province comprese nella circoscrizione del Provveditorato stesso, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e il medico provinciale di una delle suddette province, designato dal Ministero dell'interno. Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le opere igienico-sanitarie, alle sedute interviene il medico provinciale come sopra designato. Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le belle arti, partecipa alle sedute il sovrintendente ai monumenti competente per materia. Quando il Comitato debba trattare materie che interessano le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani, partecipano alle sedute l'ispettore regionale agrario, il capo dei servizi forestali della regione ed un funzionario dell'Amministrazione centrale che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facolta' di delegare a far parte del Comitato presso quei Provveditorati nella cui circoscrizione le opere di bonifica abbiano particolare importanza. Per la validita' delle adunanze del Comitato e' necessaria la presenza di meta' dei componenti. Il provveditore regionale alle opere pubbliche presidente del Comitato puo' fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. In assenza del provveditore regionale il Comitato e' presieduto dal funzionario del Genio civile di grado piu' elevato. Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di ruolo incaricato dal provveditore". Art. 6. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso di progetti gia' approvati dal provveditore, il cui importo, solo per effetto di aggiornamento dei prezzi e senza alcuna modifica tecnica, venga a superare i limiti di competenza del provveditore medesimo, la nuova approvazione e l'autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa relativo sono disposte con decreti del provveditore, previo parere dell'ispettore generale del Genio civile sulle variazioni dei prezzi". Art. 7. - E' sostituito dal seguente: "Gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente: Entro il mese di settembre di ciascun anno il provveditore presenta per l'approvazione al Ministero il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario e, in base alle direttive di massima ed ai limiti di finanziamento che sono fissati dal Ministro, procede all'esecuzione dei lavori. Entro lo stesso termine il provveditore presenta il programma di massima dei lavori di interesse degli Enti locali, per la concessione dei contributi statali a norma di legge, in base alle domande degli Enti medesimi. Il provveditore rimette al Ministro mensilmente l'elenco, anche se negativo, dei progetti approvati con l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie. E' attribuita ai Provveditorati la competenza per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamita' naturali, ferme restando le disposizioni che regolano tale materia. Ferma restando la competenza degli uffici del Genio civile, e' attribuita altresi' alla competenza dei provveditori la istruttoria delle domande per la concessione dei contributi in semestralita' ed annualita' per la riparazione e la ricostruzione di edifici ad uso di abitazione danneggiati o distrutti in seguito ad eventi bellici. Entro i limiti di spesa assegnati annualmente dal provveditore spetta ai capi degli uffici del Genio civile, in deroga alle vigenti disposizioni, determinare e corrispondere i contributi in capitale per la ricostruzione senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione. Spetta ai Provveditorati la istruttoria per le opera pubbliche da eseguire in concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni caso dall'Amministrazione centrale. Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di piani regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia popolare, derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, navigazione interna, escavazione di porti, conduzione di energia elettrica, occupazione di spiagge marittime, nonche' di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi". Art. 15. - E' sostituito dal seguente: "Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai Provveditorati per le opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna si applicano a tali istituti anche le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente decreto". Art. 16. - Il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente: "Per le materie ed i servizi attribuiti al Magistrato alle acque quale Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi del precedente comma, e' costituito presso il Magistrato medesimo un Comitato tecnico amministrativo, con le modalita' di cui al precedente art. 5. Restano ferme le attribuzioni e la composizione del Comitato esistente per le materie ed i servizi di competenza del Magistrato a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni. All'ultimo comma sono soppresse le parole: "ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto". Art. 18. - E' sostituito dal seguente: "Il coordinamento dell'attivita' dei Provveditorati e effettuato dal Ministro per i lavori pubblici, su parere di uno speciale Comitato costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, presieduto dal sottosegretario e di cui fanno parte il presidente ed i presidenti di sezione del Consiglio superiore, i direttori generali e gli altri capi servizio del Ministero dei lavori pubblici". Art. 20. - E' sostituito dal seguente: "Le disposizioni richiamate all'art. 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificate ed integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di sistemazione di bacini montani. Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani da eseguire in concessione provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di progetti che abbiano riportato parere favorevole in linea, tecnica dell'ispettore generale del Genio civile se il loro importo non superi le lire 25 milioni ovvero del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato, se il loro importo sia superiore a lire 25 milioni ma non a lire 50 milioni. Sui progetti esecutivi d'importo eccedente tale limite e su quelli d'importo anche inferiore, se presentati unitamente a quelli di massima, si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per i lavori di manutenzione, riparazione e costruzione di opere di bonifica, senza varianti che ne modifichino la concezione o la struttura, e per gli interventi e lavori antianofelici, la concessione e' fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base al parere dei Comitati tecnico-amministrativi, anche se l'importo superi il limite di lire 50 milioni. Il Ministro peraltro ha facolta' di interpellare in merito alle concessioni il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche in casi non previsti dal presente articolo. Resta ferma per le opere in concessione la competenza dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna". Il secondo e il quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono abrogati.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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