Legge Ordinaria n. 1669 del 24/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1951)
Sostituzione dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  21  della  legge  19  gennaio  1942, n. 22, gia' modificato
dall'art.  1  del  decreto  legislativo  23  gennaio  1948, n. 46, e'
sostituito dal seguente:
  "Il  Consiglio  di  amministrazione  a  nominato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e
la  previdenza  sociale e per il tesoro ed e' composto, oltre che dal
presidente, dai seguenti membri:
    a) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
    b)  da  due  funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale;
    c) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro;
    d) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanita' pubblica;
    e)  da otto iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria,
designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a
carattere nazionale maggiormente rappresentative, ed in mancanza di
    tale  designazione  dal  Ministro  per  il lavoro e in previdenza
    sociale;
f) da due rappresentanti all'Ente, designati rispettivamente dal
Ministro  per  ha  grazia e giustizia e dal Ministro per la difesa in
rappresentanza dei magistrati e del personale militare;
    g)  da  due rappresentanti del personale dell'Ente, designati uno
dal personale amministrativo ed uno dal personale sanitario.
  Il  Consiglio  di  amministrazione  nomina  nel  suo  seno  un vice
presidente  da scegliersi tra i membri di cui alla precedente lettera
e).
  I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni
e possono essere riconfermati".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - RUBINACCI
- ZOLI - VANONI -
PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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