Legge Ordinaria n. 168 del 07/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1951)
Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  casi  in  cui  le leggi tributarie prevedono la partecipazione
degli   accertatori   delle  violazioni  alle  leggi  medesime  nella
ripartizione  delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammente,
la  ripartizione  stessa,  detratto  il  10  per  cento  per le spese
inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:
    a) il 60 per cento all'Erario;
    b)  il  20  per  cento  ai fondi di previdenza o assistenza delle
Amministrazioni  civili  e  dei Corpi di polizia cui appartengono gli
accertatori;
    c)  il  10  per  cento  da  dividersi  in  eguale  misura fra gli
accertatori,  fino  all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo
di lire 50.000 per ogni accertamento;
    d)  il  10  per  cento da devolversi a speciali fondi, costituiti
presso   le   Amministrazioni  civili  ed  i  Corpi  di  polizia  cui
appartengono   i   funzionari,   ufficiali   ed  agenti  partecipanti
all'accertamento,  per  la  distribuzione di premi al personale delle
Amministrazioni  e  dei  Corpi  medesimi  che  si  sia  distinto  per
particolari meriti.
  Alla   liquidazione   e   al  pagamento  delle  somme  dovute  agli
accertatori  ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i
fondi,  di  cui  alla  lettera  d).  Qualora  detti  fondi  non siano
costituiti,  le  somme  stesse sono versate all'ufficio cui spetta la
riscossione  dei  proventi  delle pene pecuniarie o delle ammente, il
quale  provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle
Amministrazioni cui essi appartengono.
  Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il
limite individuale fissato per ciascun accertatore.
  Qualora  l'Amministrazione  cui  gli  accertatori appartengono, non
abbia  costituito  al  momento della ripartizione i fondi di cui alle
lettere  b)  e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del
presente articolo sono devolute all'Erario.
 

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