Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 169 del 07/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1951)
Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati.
Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il testo dell'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, e' sostituito dal seguente "Per la spedizione degli estratti e dei certificati, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti: 1) per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di stato civile, comprese le copie di processi verbali di trascrizione di decreti ed altri atti, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in piu' lire 20; 2) per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli allegati, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in piu' lire 20; 3) per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato civile lire 15; 4) per qualsiasi certificato lire 10. Il pagamento dei diritti di cui al comma precedente dev'essere annotato in fine dell'estratto, della copia o del certificato".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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