Legge Ordinaria n. 210 del 29/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1951)
Collocamento a riposo per limiti di eta' dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sottufficiali  ed i militari di truppa in carriera, continuativa
dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del:
    58° anno di eta' se aiutanti di battaglia, e marescialli maggiori
che  abbiano  conseguito  la  nomina  alle  cariche speciali previste
dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225;
    55° anno se marescialli maggiori;
    52° anno se marescialli capi o d'alloggio;
    50° anno se brigadieri o vicebrigadieri;
    48° anno se appuntati o carabinieri.
  Al raggiungimento di tali limiti di eta' si considerano rescisse di
diritto le rafferme contratte.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  sostituiscono  quelle in
vigore  sul collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di
truppa  dell'Arma  dei  carabinieri  per  compiuti periodi massimi di
servizio.  Restano  ferme  le  norme  vigenti  sulla  cessazione  dal
servizio per altre cause.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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