Legge Ordinaria n. 295 del 18/04/1951 (Pubblicata nella G.U. del 9 maggio 1951)
Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  contributo a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed
invalidi  di  guerra,  previsto  dal  regio decreto-legge 25 febbraio
1935,  n.  114,  modificato  dall'articolo  1 del decreto legislativo
luogotenenziale  28 settembre 1945, n. 645, e dall'art. 1 del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799,
e'  aumentato  da  L.  30  a  L. 50 mensili a decorrere dalla rata di
scadenza  della  pensione  del mese successivo alla entrata in vigore
della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 aprile 1951

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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