Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 298 del 03/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 10 maggio 1951)
Modificazioni all'ultimo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni.
Modificazioni all'ultimo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il sesto comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali di Marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, quale risulta modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 79, e' sostituito dal seguente: "Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo equipaggi militari marittimi fanno parte della Commissione anche il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello che lo sostituisce, e, a seconda che i nominandi debbano essere iscritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici o al ruolo servizi contabili, il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche o quello delle armi e armamenti navali o quello di Commissariato militare marittimo, o, in caso di assenza o di impedimento, chi puo' sostituirli ai sensi del secondo comma del presente articolo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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