Legge Ordinaria n. 306 del 04/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 14 maggio 1951)
Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione
ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle
mutilazioni ed infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario,
si  effettua  applicando,  secondo  i  casi,  le  tabelle A, B, E e F
annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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