Legge Ordinaria n. 31 del 11/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1951)
Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il personale della milizia nazionale portuaria, disciolta col regio
decreto-legge  6  dicembre  1943,  n.  16-B,  che  alla  data  dell'8
settembre  1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente
quali  risultano  dalla  legge  8  luglio 1929, n. 1337, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   deve  considerarsi  regolarmente
collocato in congedo d'autorita' a decorrere dal 1 gennaio 1947.
  Per coloro che alla data del 1 gennaio 1947:
    a)   erano   ancora   prigionieri  od  internati  di  guerra,  il
collocamento  in  congedo decorrera' dalla data di cessazione di tale
posizione  protratta del periodo di licenza loro spettante secondo le
disposizioni  in  vigore per gli appartenenti alle Forze armate dello
Stato;
    b)  erano  nei  territori  italiani  ancora occupati dalle truppe
delle  Nazioni  alleate  e  non  restituiti  al  Governo italiano, il
collocamento  in congedo decorrera' dal giorno successivo a quello in
cui  ha  avuto  luogo  la  restituzione  di tali territori al Governo
italiano;
    c)  erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in
base  al  Trattato di pace, il collocamento in congedo decorrera' dal
giorno  successivo  a  quello  in cui il detto Trattato e' entrato in
vigore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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