Legge Ordinaria n. 327 del 29/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1951)
Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai fini della presente legge sono considerati alimenti per la prima
infanzia   quelli   che   sostituiscono,   in   tutto   o  in  parte,
l'allattamento materno, e quelli che servono per lo svezzamento o per
l'integrazione   dell'alimentazione   dell'organismo  nel  suo  primo
periodo di vita.
  Sono  considerati  dietetici i prodotti ai quali, o per processo di
lavorazione  o  per  addizione  di  particolari  sostanze, sono state
conferite particolari e definite proprieta' dietetiche.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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