Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 329 del 18/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1951)
Norme per la proroga della validita' delle carte d'identita' e di altri documenti di riconoscimento ai fini della identificazione degli elettori.
Norme per la proroga della validita' delle carte d'identita' e di altri documenti di riconoscimento ai fini della identificazione degli elettori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni comunali e provinciali sono validi anche: a) le carte di identita' e gli altri documenti di identificazione previsti dall'art. 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, la cui validita' sia scaduta, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione; b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munite di fotografia e convalidate da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purche' munite di fotografia. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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