Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 341 del 05/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1951)
Modificazione dell'art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano.
Modificazione dell'art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 10. Il secondo comma e' sostituito dai seguenti: Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Consiglio di amministrazione per le promozioni di cui al primo comma sono devolute ad una apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno ed avente sede presso il Commissariato del Governo per la regione Trentino-Alto Adige, composta del Vice Commissario del Governo che la presiede, di un funzionario di grado non inferiore al 60 dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Commissariato del Governo, del funzionario preposto al servizio dei segretari comunali presso il Commissariato medesimo, del funzionario della Giunta provinciale di Bolzano preposto al servizio della vigilanza e della tutela sulle Amministrazioni comunali, di un sindaco di un Comune della provincia di Bolzano, designato dal presidente di quella Giunta provinciale, e di un segretario comunale di grado non inferiore a segretario capo di II classe (grado 4°), designato con le modalita' previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 500. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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