Legge Ordinaria n. 341 del 05/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1951)
Modificazione dell'art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, e' ratificato con
la seguente modificazione:

  Art. 10. Il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
    Le  attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al
Consiglio  di amministrazione per le promozioni di cui al primo comma
sono  devolute  ad una apposita Commissione, nominata con decreto del
Ministro  per  l'interno  ed  avente sede presso il Commissariato del
Governo  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige,  composta  del  Vice
Commissario  del  Governo che la presiede, di un funzionario di grado
non  inferiore  al  60  dell'Amministrazione  civile  dell'interno in
servizio   presso  il  Commissariato  del  Governo,  del  funzionario
preposto  al  servizio dei segretari comunali presso il Commissariato
medesimo,   del  funzionario  della  Giunta  provinciale  di  Bolzano
preposto   al   servizio   della   vigilanza  e  della  tutela  sulle
Amministrazioni  comunali, di un sindaco di un Comune della provincia
di  Bolzano, designato dal presidente di quella Giunta provinciale, e
di un segretario comunale di grado non inferiore a segretario capo di
II classe (grado 4°), designato con le modalita' previste dal decreto
legislativo  21  aprile  1948,  n.  500.  In caso di parita' di voti,
prevale il voto del presidente.
  Un    funzionario   di   gruppo   A   dell'Amministrazione   civile
dell'interno,  di  grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di
segretario della Commissione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 maggio 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: PICCIONI
 

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