Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 346 del 28/04/1951 (Pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1951)
Maggiorazione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia.
Maggiorazione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e aggiunto 31 seguente comma dopo il quinto comma dell'art 314: "Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza - alimentare, sanitaria e scolastica - alla infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'O.M.I. e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri Enti pubblici. In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovra' essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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