Legge Ordinaria n. 37 del 29/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1951)
Inclusione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di L. 25.000.000, fra gli enti beneficiari dei contributi concessi con l'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e'
aggiunta  la  seguente  lettera: d) a favore dell'Unione italiana dei
ciechi  per  l'avviamento  al  lavoro  dei  privi  di  vista, lire 25
milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)