Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 376 del 05/06/1951 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1951)
Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.
Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica agli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data 1 maggio 1948, compresi quelli a ferma temporanea, comunque assunti e denominati, sempreche' all'atto dell'assunzione sussistessero i requisiti per una regolare nomina. Per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori previsti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli impiegati statali non di ruolo interessati debbono farne domanda in carta legale, corredata dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio. Questa, nel caso previsto dall'art. 2 del predetto decreto, la trasmette con un rapporto informativo all'Amministrazione nei cui ruoli speciali sia stato chiesto il collocamento. Per il titolo di studio, il certificato di cittadinanza e l'estratto dell'atto di nascita, puo' farsi riferimento agli atti in possesso dell'Amministrazione. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento dell'anzianita' di servizio stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianita' stessa sia gia' compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da questa data.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)