Legge Ordinaria n. 392 del 24/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1951)
Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                     (Categorie dei magistrati).

  I  magistrati  ordinari  si  distinguono  secondo  le  funzioni  in
magistrati di Tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di
Corte di cassazione.
 

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