Legge Ordinaria n. 489 del 29/06/1951 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1951)
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  civile  delle Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento   autonomo,   che  sia  comandato  in  missione,  e  agli
appartenenti  alle  Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente
comandati  in  missione  o  in  trasferta  per servizio isolato fuori
dell'ordinaria  sede  di  servizio,  in  localita' distanti almeno 15
chilometri,  spettano le indennita' appresso indicate per ogni 24 ore
(ivi  compreso  il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede,
nonche'  per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurandosi
le minori frazioni di tempo:
                                                       Indennita'
                                                         Lire
grado 1°........................................
|grado   2°........................................  >  6000  grado
3°........................................

|grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie dello
         Stato......................................... 5000

grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie dello
|  Stato.........................................
|grado   6°  o  3°  del  personale  delle  Ferrovie  dello  >  4200
  Stato.........................................

|grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie dello
|  Stato.........................................
|grado   8°  o  5°  del  personale  delle  Ferrovie  dello  >  3700
  Stato.........................................

|grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie dello
|  Stato.........................................
|grado 10° o 7° e 8° del personale delle Ferrovie
|  dello  Stato................................... > 2800 grado 11°
o 9° del personale delle Ferrovie
|  dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e
|  2ª categoria..................................

|grado 12° e 13° o 10° del personale delle Ferro-
  vie dello Stato e personale non di ruolo di 30
  categoria..................................... 2400
Commessi capi, primi commessi, commessi capi
  agenti tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e
  personale subalterno con altre qualifiche
  equiparate o gradi 11° e 12° del personale
  delle Ferrovie dello Stato o commessi e primi
  commessi di tabella B, allegato I, al regio
  decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda
  di Stato per i servizi telefonici e salariati
  di ruolo con qualifiche di incaricati stabili
  superiori e incaricati........................ 2300
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale
  subalterno con altre qualifiche equiparate o
  agenti ausiliari avventizi e diurnisti del-
  l'Amministrazione delle poste e telegrafi non-
  che commessi del quadro speciale allegato II
  al regio decreto 1° luglio 1941, n. 943, del-
  l'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
  ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima; o
  gradi 13° e 14° del personale delle Ferrovie
  dello Stato e tutto il rimanente personale di
  ruolo e non di ruolo, compresi i salariati.... 2000
Marescialli delle Forze armate e gradi corri-
  spondenti dei Corpi organizzati militarmente
  al servizio dello Stato....................... 2500
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e
  gradi corrispondenti della Marina, dell'Aero-
  nautica e dei Corpi organizzati militarmente
  al servizio dello Stato....................... 2200
Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Eser-
  cito e gradi corrispondenti della Marina,
  della Aeronautica e dei Corpi organizzati
  militarmente al servizio dello Stato.......... 1800

  Per  le  missioni  o trasferte effettuate in localita' distanti non
piu'  di 15 chilometri e piu' di 8 chilometri, gli importi sopradetti
son ridotti di un quinto.
  Il trattamento previsto dal primo comma 6 ridotto alla meta' dopo i
primi  90  giorni  e  cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio
isolato continuativo in una medesima localita'.
  Agli  effetti  del  precedente  comma  si considera continuativa la
missione  o trasferta che si compie in una medesima localita', quando
non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.
  Ai  medesimi  fini  si congiungono i periodi di missione interrotti
dal congedo ordinario o straordinario.
  In  via  provvisoria  per  il  personale in missione nel Territorio
Libero  di  Trieste  e'  stabilito  il  trattamento  di  cui ai commi
precedenti con riduzione a due terzi dopo 240 giorni, decorrenti, per
le missioni in atto al 1 gennaio 1951, dalla stessa data.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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