Legge Ordinaria n. 499 del 21/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 10 luglio 1951)
Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, per il ricupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  il  ricupero  e la rimessa in efficacia dei piroscafi francesi
affondati  nelle  acque  territoriali  italiane  a  causa  di  eventi
bellici,  sono richiamate in vigore, con effetto dal 1 gennaio 1948 e
fino  al  31 dicembre 1949, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17
del  regio  decreto  - legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella
legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 maggio 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                              - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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