Legge Ordinaria n. 500 del 07/06/1951 (Pubblicata nella G.U. del 10 luglio 1951)
Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari e di istruzione artistica di ogni ordine e grado.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I   presidi,  i  direttori  e  gli  insegnanti  degli  istituti  di
istruzione  secondaria  di ogni ordine e grado, nonche' i direttori e
gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati
a  riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno
di eta'.
  Gli  articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565,
convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1346, sono abrogati.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' incerta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 giugno 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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