Legge Ordinaria n. 530 del 16/06/1951 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1951)
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo fino all'ammontare di lire quattro miliardi all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   Cassa   depositi   e   prestiti  e'  autorizzata  a  concedere
all'Istituto  nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali
un  mutuo  fino all'ammontare di quattro miliardi con ammortamento in
venti  anni,  al saggio vigente al momento della concessione, al fine
di  porlo  in  grado  di sistemare il deficit verso la Cassa medesima
risultante  dal  conto corrente di cui all'art. 12 del regolamento 20
dicembre 1928, n. 3239.
  Lo  Stato  garantisce  l'ammortamento  del  mutuo  per  capitale ed
interessi.
  Ove l'Ente mutuario non paghi le rate di ammortamento alle scadenze
stabilite,  il  Ministero  del  tesoro  provvedera',  dietro semplice
notifica  dell'inadempienza  e senza obbligo di preventiva escussione
del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il
pagamento  delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura
stabilita  dall'art.  4 della legge 11 aprile 3938, n. 493, rimanendo
sostituito  alla  Cassa  in tutte le ragioni di diritto nei confronti
dell'Istituto  nazionale  di  assistenza  ai  dipendenti  degli  Enti
locali.
  Per l'operazione di cui ai precedenti comma l'Istituto nazionale di
assistenza  ai  dipendenti  degli  Enti  locali  gode del trattamento
fiscale di cui alla legge 2 giugno 1930, n. 733.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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