Legge Ordinaria n. 660 del 24/07/1951 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1951)
Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180 sono estese ai
cittadini  italiani  i  quali  abbiano  riportate ferite o lesioni in
occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei
territori  delle  ex colonie italiane, ed alle loro famiglie nel caso
che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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