Legge Ordinaria n. 971 del 24/07/1951 (Pubblicata nella G.U. del 1 ottobre 1951)
Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'attesa  che  venga  stabilito  il nuovo ordinamento definitivo
dell'Esercito,  gli organici dei sottufficiali dell'Esercito, esclusi
quelli  dell'Arma dei carabinieri, a modifica di quanto stabilito con
l'art.  14,  primo  comma  della legge 21 giugno 1934, n. 1093, quale
risulta  modificato  dall'art. 1 della legge 25 agosto 1940, n. 1306,
sono transitoriamente fissati come segue:
    sergenti  e  sergenti  maggiori  vincolati  a  ferma  o rafferma,
sergenti maggiori in carriera continuativa: n. 7800;
    marescialli  ordinari,  marescialli  capi, marescialli maggiori e
aiutanti di battaglia: n. 10.200.
  Negli organici suddetti sono compresi 90 capi maniscalchi delle tre
classi e 70 sergenti maggiori e sergenti maniscalchi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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