Legge Ordinaria n. 100 del 23/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1952)
Stanziamento in unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamita' naturali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In deroga al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 27 giugno
1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, i fondi
occorrenti  per  gli  interventi di pronto soccorso di competenza dei
Provveditorati alle opere pubbliche a norma dell'art. 7, terzo comma,
del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ad eccezione di
quelli  destinati alla Sicilia ed alla Sardegna, sono stanziati in un
capitolo  unico  dello  stato di previsione della spesa del Ministero
dei  lavori  pubblici  in gestione dell'Amministrazione centrale, sul
quale  capitolo  saranno  accreditati  ai  Provveditorati  alle opere
pubbliche,  a  seconda  delle  necessita', i fondi occorrenti entro i
limiti  dei  quali  provvederanno all'impegno; alla liquidazione e al
pagamento delle spese.
 

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