Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1006 del 20/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1952)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricita'.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'Ente e' concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da, terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di concessione in corso d'istruttoria si applicano le disposizioni dell'art. 16". Art. 16. - Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "Salvo che trattisi di domande relative ad impianti previsti dai programmi per i quali, alla data del 30 novembre 1951, sia stato gia' disposto in favore dell'Ente il provvedimento di approvazione previsto nell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del suddetto decreto, siano state ammesse ad istruttoria, essa prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sentito il Presidente della Regione siciliana. "Parimenti e' effettuata, in base alle medesime disposizioni, l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti nonche' nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa idraulicamente con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite e consenta un miglior sfruttamento di tutte o parte delle opere principali idrauliche ed elettriche degli impianti in esercizio". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addi' 20 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - ALDISIO - FANFANI - MALVESTITI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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