Legge Ordinaria n. 1008 del 20/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1952)
Norme a favore degli alto-atesini rioptanti per la cittadinanza italiana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Negli  articoli  che  seguono  sono  indicati  con  il  termine  di
rioptanti  coloro  che  essendo  cittadini  italiani  optarono per la
cittadinanza germanica in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed
agli  accordi  italotedeschi  del  1939  e  degli anni seguenti e che
abbiano  conservato  o riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi
del decreto legislativo 2 febbraio 1918, n. 23.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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