Legge Ordinaria n. 1009 del 25/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1952)
Norme per la fecondazione artificiale degli animali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  attivita'  relative alla fecondazione artificiale degli animali
sono  soggette  alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, ai fini zootecnici, e dell'Alto Commissariato per l'igiene e
la sanita' pubblica, ai fini sanitari.
  La  istituzione  e  la  attivazione di impianti per la fecondazione
artificiale  degli  animali  sono  subordinate  ad  autorizzazioni da
rilasciarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica,
di  concerto  con  il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le
autorizzazioni sono accordate tenuto conto delle esigenze sanitarie e
zootecniche degli allevamenti.
  Nel  rilascio  delle  autorizzazioni  di cui al comma precedente e'
data  preferenza  agli  enti  pubblici  ed  ai consorzi di allevatori
legalmente costituiti.
  Gli  interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli
animali,  devono  essere  eseguiti da veterinari i quali abbiano, con
esito  favorevole,  frequentato  speciali  corsi  di  perfezionamento
presso  le  Universita' e presso Istituti pubblici a cio' autorizzati
dall'Alto  Commissario  per l'igiene e la sanita' pubblica. E', pero,
vietato  ai  veterinari  condotti di essere comunque interessati come
titolari,  come  gestori, ovvero come dirigenti, nella gestione degli
impianti per fecondazione artificiale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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