Legge Ordinaria n. 102 del 23/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1952)
Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacita' di copertura delle societa' autorizzate e del mercato assicurativo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  rischi  dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti
la  capacita' di copertura delle societa' autorizzate ad assicurarli,
possono essere assunti in riassicurazione da societa' autorizzate per
altri  rischi,  anche in deroga alle clausole dell'atto costitutivo e
dello statuto rispettivo.
 

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