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Legge Ordinaria n. 1073 del 25/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1952)
Trattamento economico del personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attivita' connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  personali  civili,  gia'  dipendenti  da ditte ed organizzazioni
private  incaricate,  in  zona  di  operazioni  fuori  del territorio
metropolitano,  di  lavori  e  di  servizi  connessi  alle operazioni
militari,  nei  confronti dei quali sia stata disposta dall'autorita'
competente  la  militarizzazione ai soli fini penali e disciplinari e
che,  per  aver operato in zona di operazioni alle dipendenze dirette
od indirette dell'autorita' militare, abbiano subito la captivita' in
campi  di  concentramento  delle  Nazioni Unite, o comunque fuori del
territorio  nazionale e delle ex colonie italiane, hanno diritto, per
il  periodo  di captivita' e fino alla data di rimpatrio, ma comunque
non  oltre  il  9  maggio  1947,  ai seguenti assegni nella misura in
vigore  nell'indicato  periodo  di tempo, e per il grado militare cui
sono equiparati ai sensi del successivo art. 2:
    stipendio o paga;
    aggiunta di famiglia o indennita' di carovita;
    soprassoldo coloniale o assegno speciale giornaliero previsti per
le rispettive zone di operazioni;
    soprassoldo di operazioni;
    indennita' militare.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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