Legge Ordinaria n. 1090 del 31/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1952)
Provvidenze nel campo degli interventi statali nell'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   la   concessione  del  concorso  dello  Stato  nei  mutui  di
miglioramento,  ai  sensi  della  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, e
successive  modificazioni,  il  limite d'impegno, fissato dall'art. 2
della  legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'art. 1, comma
primo,  del  decreto  legislativo  luogotenenziale 5 ottobre 1945, n.
733,  con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835,
e  con  l'art.  1  della legge 4 maggio 1951, n. 381, e' aumentato di
lire  200  milioni  per  ciascuno  degli esercizi finanziari 1951-52,
1952-53, 1953-54, 1954-55 e 1955-56.
  In   conseguenza,   i  limiti  degli  stanziamenti  destinati  alla
corresponsione  del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'art. 1
della  legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'art. 3, comma
secondo,  del  decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n.
733,  con  l'articolo  1,  comma  secondo,  del decreto legislativo 5
maggio  1948,  n.  835,  e con l'art. 1, comma secondo, della legge 4
maggio  1951,  n.  381,  sono  aumentati  di  lire  200  milioni  per
l'esercizio  finanziario 1951-52, di lire 400 milioni per l'esercizio
finanziario  1952-53, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario
1953-54,  di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55, di
lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56,
al  1980-81, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1981-82,
di  lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1982-83, di lire 400
milioni per l'esercizio finanziario 1983-84 e di lire 200 milioni per
l'esercizio finanziario 1984-85.
 

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