Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 110 del 04/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1952)
Modificazioni ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata.
Modificazioni ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, e' stabilita nella misura dell'uno per cento. Per i proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui all'art 1, primo comma, della legge 7 gennaio 1949, n. 1, l'imposta sull'entrata e' stabilita nella misura del 4 per cento per quelli classificati di lusso e del 3 per cento per quelli di prima categoria; alla stessa imposta del 3 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti dagli esercenti di cui al secondo comma del citato articolo. L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, e' stabilita nella misura del 4 per cento per le vendite relative ai prodotti elencati nell'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, nella misura del 3 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799, nella misura di L. 0,50 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, e nella misura del 2 per cento per le vendite di libri usati di cui all'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1951.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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