Legge Ordinaria n. 1127 del 25/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 5 settembre 1952)
Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie.
    La   Camera   dei  deputati  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito in Roma il Centro italiano per i viaggi di istruzione
degli studenti delle scuole secondarie.
  Il  Centro" ha personalita' giuridica di diritto pubblico, sotto la
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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