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Legge Ordinaria n. 1128 del 02/08/1952 (Pubblicata nella G.U. del 5 settembre 1952)
Estensione al personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia della indennita' di marcia prevista per l'Esercito.
    La  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  del  Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle
guardie  di  pubblica sicurezza, e del Corpo degli agenti di custodia
e' concessa l'indennita' di marcia con le stesse norme e nelle stesse
misure   previste   dalle   vigenti   disposizioni   per  i  militari
dell'Esercito.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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